Statuto

STATUTO  DELLA UNIONE AGRARIA
COOPERATIVA DI SOGLIO D’ASTI

Soglio,6 Ottobre 2020

 COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE E DURATA DELLA SOCIETA’

Art. 1
E’ costituita, con sede in Soglio (AT), una Società Cooperativa denominata “UNIONE AGRARIA COOPERATIVA-  Soc. Coop.”
La Società è retta dalle norme della Società a responsabilità limitata.  La sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell’Assemblea dei soci.

Art. 2
 Scopo della Società è di procurare il miglioramento materiale, culturale e morale degli associati e segnatamente:

a) attraverso iniziative ed attività ricreative e culturali da svolgersi sia presso la sede sociale che al di fuori di essa;
b) istituire una biblioteca presso la sede sociale, un circolo ricreativo e di istruzione, promuovendo e prendendo parte a qualsiasi iniziativa tendente al miglioramento ed al benessere dei soci, delle loro famiglie nonché della popolazione residente
c) dare in affitto per proprio conto a socio o a terzi i locali di proprietà
d) la gestione per conto proprio dei locali di proprietà della società e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all’interno dei medesimi.

La Società è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di lucro, gratuità delle cariche sociali, gratuità delle prestazioni fornite.

Art. 3
Per facilitare il raggiungimento dei fini proposti le diverse attività sociali verranno disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 4

Sono ammessi a far parte della Società quali soci le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità della Società e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Dal Consiglio di Amministrazione e/o dall’Assemblea dei soci possono essere nominati soci onorari le persone fisiche che si sono distinte per particolari meriti culturali e sociali.

Art. 5
Colui che intende far parte della Società deve presentare domanda scritta, correlata della documentazione richiesta, al Consiglio di Amministrazione, il quale, quando nulla osti, lo ammetterà come socio ordinario.
Il diniego dell’ammissione a socio dovrà essere motivato.
Il socio ammesso deve, pena decadenza, versare integralmente l’importo deciso per l’acquisto della partecipazione.
I soci ammessi a far parte della Società dovranno versare, oltre alla quota stabilita un importo annualmente fissato su proposta del C.d.A., quale quota sociale.

Art. 6  

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare ed accettare:

a) socio onorario, quale persona fisica invitata a far parte della Società per particolari meriti culturali e sociali, disponendo l’esenzione dal versamento della quota e delle quote sociali annuali.
b) socio aggregato: colui che paga solo la quota annuale.

Entrambe le categorie di soci sopra citate non hanno alcuno dei diritti che competono, per legge e secondo il presente  Statuto, ai soci ordinar per l’amministrazione della Società e del patrimonio sociale.

Art. 7
Son previste le seguenti categorie di soci
-socio ordinario
-socio onorario
-socio aggregato
secondo i principi di cui all’ art. 4 e art.6 del presente statuto

RECESSO – ESPULSIONE – MORTE DEI SOCI
Art. 8

Il socio che vuole recedere dalla Società deve comunicarlo con raccomandata. La dichiarazione di recesso  ha effetto con la chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui è stata presentata. In ogni caso il socio receduto non ha diritto al rimborso della quota di partecipazione. Il socio che non ottemperi al pagamento della quota sociale annuale verrà avvisato con lettera di diffida. Se persiste la morosità entro il mese di giugno dell’anno successivo, sarà soggetto ad esclusione e perderà ogni diritto verso le  quote e contributi sotto qualsiasi forma o titolo versati.
L’espulsione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione e comunicata per iscritto all’interessato.

Art. 9
Le quote dei soci defunti saranno rimborsate agli eredi al valore nominale su loro espressa richiesta scritta. Nel caso di morte di un socio l’erede o, quando siano in più, uno degli eredi con il consenso degli altri, potrà essere ammesso in luogo del socio defunto, purché ne faccia domanda e il Consiglio di amministrazione acconsenta, ereditando le quote sociali del defunto

Art. 10
Nel caso di recesso o morte del socio la liquidazione della quota di partecipazione non dovrà mai essere superiore all’importo versato ed escluso ogni diritto o pretesa del socio e dei di lui eredi sul patrimonio sociale comunque esistente.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dalle partecipazioni sottoscritte dai soci, il cui valore nominale allo stato attuale è di € 75.00  (settantacinque) cadauna
b) dalla riserva legale
c) da beni mobili ed immobili posseduti dalla Società

Art. 12
Il capitale sociale è variabile e il numero delle partecipazioni é illimitato; il Consiglio di amministrazione determina le modalità della quota di ammissione.

Art. 13
Le partecipazioni non possono essere cedute, né sottoposte a pegno o vincolo senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 14
Il fondo di riserva è formato:

a) dalla quota degli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, versata al fondo stesso
b) dalle partecipazioni non rimborsabili dei soci deceduti e da quelle dei soci esclusi
c) da ogni altro versamento deciso dal Consiglio di Amministrazione


BILANCIO

 Art. 15
Il bilancio dovrà essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno e presentato all’assemblea entro il 30 ( trenta) aprile successivo.
Gli utili netti derivanti dalla detrazione di tutte le spese generali e particolari della società saranno così ripartiti:

a) percentuale prevista dalla legge vigente al fondo riserva legale
b) il restante a riserva statutaria e/o ad opere sociali per soci o terzi

ORGANI DELLA SOCIETA’ 

Art. 16
Sono organi della Società:

a) l’assemblea dei soci
b) il Consiglio di amministrazione
c) l’organo di controllo

ASSEMBLEA GENERALE E DURATA DELLE CARICHE 

Art. 17
Assemblea dei Soci- Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare
L’assemblea è costituita da tutti soci.
L’assemblea è convocata dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi  o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell’organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell’adunanza. La spedizione dell’avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all’indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell’organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, nonché la data dell’eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Sono ammesse le riunioni in audio-video conferenza, nel rispetto della normativa vigente.

L’assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.
In mancanza di regolare convocazione, l’assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipino tutti soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento. Ai fini di verificare la validità dell’assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 2364 del Codice Civile.

Art. 18

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l’ammontare della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio cooperatore. Ogni socio non può avere più di dieci deleghe. Per i soci speciali si applica l’art. 10 del presente statuto.

Art. 19
L’assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l’assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l’assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.
Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 20
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro attenzione.

All’Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

  1. approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
  2. deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
  3. procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
  4. deliberare l’eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso dei sindaci e del revisore;
  5. deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
  6. deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
  7. deliberare sull’eventuale erogazione di ristorni;
  8. deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi;
  9. deliberare sulle modifiche all’atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
  10. deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale determinato all’atto costitutivo e dalla statuto;
  11. deliberare sulla nomina, sulla sostituzione, sui poteri e sul numero dei liquidatori;
  12. approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;
  13. deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Per la modifica dell’oggetto sociale, lo scioglimento e la nomina del o dei liquidatori occorrerà sia in prima che in seconda convocazione la presenza della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 21
Il consiglio di amministrazione si compone da quattro a sette membri eletti fra i soci dall’assemblea generale. Il numero sarà deciso ogni volta durante l’assemblea generale. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno tre volte l’anno e le riunioni saranno valide quando siano presenti tre membri. Sono ammesse le riunioni in audio-video conferenza, nel rispetto della vigente normativa. Il consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione della Società e segnatamente:

1) compila i bilanci ed esegue le decisioni delle assemblee e le disposizioni del codice civile
2) tiene il libro dei soci
3) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti attinenti alle attività sociale compresi acquisti, vendite e permute di beni mobili ed immobili – salva per questi ultimi la delibera dell’assemblea – e di diritti reali, iscrizioni e cancellazioni ipotecarie.
4) delibera l’adesione della Società ad organismi federali o consorziali
5) ammette, sospende ed esclude i soci e ne approva il recesso

Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 22
I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 23
Il presidente del consiglio ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Società.
Il presidente deve:​

a) convocare e presiedere le adunanze del consiglio e le assemblee generali dei soci;
b) ordinare i pagamenti e firmare i mandati;
c) curare la legalità di tutti gli atti della Società.

Art. 24
Il segretario redige i verbali delle adunanze del consiglio e delle assemblee e coadiuva il presidente nel disbrigo della corrispondenza.


CASSIERE

Art. 25
Il Cassiere è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri o i soci
Il Cassiere ha il compito principale di esigere il pagamento delle quote sociali annuali, è custode e responsabile di tutte le somme ad esso affidate ed é obbligato a versare in un istituto bancario, scelto dal Consiglio di Amministrazione, i fondi della Società affidatigli.

ORGANO DI CONTROLLO

 Art. 26
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 del Codice Civile, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
I soci possono comunque nominare il Collegio Sindacale ed un Revisore. Le competenze ed i poteri dell’organo di controllo sono disciplinati dalle norme dettate per il collegio sindacale nella società per azioni.
Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di Legge.
Il Presidente del Collegio Sindacale é eletto dai soci con propria decisione.
L’organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare all’attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

L’organo di controllo esercita la revisione legale dei conti e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27
La Società non può essere sciolta e lo statuto non può essere modificato che per deliberazione dell’assemblea e col voto di due terzi dei soci se in prima convocazione; in seconda convocazione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 28
In caso di scioglimento col capitale esistente saranno rimborsate le partecipazioni al valore nominale e le residue attività, pagate le spese ed eventuali debiti, saranno devolute ad una opera locale e di utilità sociale designata dall’assemblea, previo benestare degli organi  ministeriali competenti.

Art. 29

Per quanto non fosse previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e il regolamento della Società.