ASSOCIAZIONE
Regolamento
REGOLAMENTO INTERNO
SOCI
ART. 1 I soci si distinguono in:
ORDINARI – ONORARI – AGGREGATI
Ai soci ordinari spettano tutti i diritti e gli obblighi che le vigenti leggi contemplano. Ad essi soli è demandata l’amministrazione della Società, la partecipazione al patrimonio sociale. in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto Sociale
I soci onorari ed aggregati non hanno i diritti che competono ai soci ordinari per l’amministrazione della Società e del patrimonio sociale.
Art. 2 Chi vuol essere ammesso ad una delle tre categorie di socio deve produrre domanda scritta al presidente della Società.
DOVERI DEI SOCI
Art, 3 Ogni socio deve rigorosamente osservare quanto prescrive lo statuto sociale, il regolamento e tutte le disposizioni che verranno emanate dal Consiglio di amministrazione o dal presidente.
Art. 4 E’ dovere di ogni socio promuovere e curare l’incremento, il benessere materiale e morale del sodalizio.
DECADENZE
Art. 5 Con deliberazione del consiglio di amministrazione saranno dichiarati decaduti i soci che:a) si rendono morosi al pagamento dei contributi fissati (quote sociali annuali) di cui all’articolo 8 dello Statuto Sociale.
- b) con parole fatti e comportamenti danneggiano materialmente la Società o recano danno al suo buon nome od a quello dei Soci.
CIRCOLO
Art. 6 Nei locali sociali è istituito un circolo che può essere frequentato dai soci col massimo rispetto dell’ambiente e degli arredi.
Art. 7 E’ permesso ai soci qualunque gioco consentito dalle leggi vigenti e non vietato dal consiglio di amministrazione; è assolutamente proibito ogni gioco di azzardo e di interesse.
I soci devono tenere sempre un contegno educato astenendosi da tutti i comportamenti e manifestazioni che potrebbero turbare l’ordine,il decoro e la pulizia dell’ambiente.
Art. 8 Il socio può introdurre nel circolo persone amiche, della cui condotta sarà responsabile in prima persona.
BIBLIOTECA
Art. 9 Il circolo è dotato di una biblioteca i cui libri e riviste sono disponibili per i soci. Ciascuno dei soci può scegliere dei libri da prendere in prestito, scrivendone titolo e autore ed anche il proprio nome su un quaderno predisposto allo scopo. E’ sua responsabilità riportare i libri al circolo dopo la lettura, conservandoli con attenzione e cura massime.
VESSILLO SOCIALE
Art. 10 La Società possiede due bandiere sociali: una, quella storica risalente al 1897, sin dagli albori della Società che si fa uscire solo in casi eccezionali (ad es. raduni di società storiche) ricamata interamente a mano; un’altra, confezionata negli anni novanta, che viene usata nelle manifestazioni ufficiali e per i funerali di soci defunti.
Art. 11 La bandiera non può uscire dalla sede della Società senza il consenso del presidente e deve sempre essere accompagnata da almeno due soci.
Art. 12 La bandiera può uscire in pubblico soltanto per cerimonie patriottiche o religiose, per omaggio alle autorità costituite, per festeggiare Società consorelle, per onori funebri ai soci o tutte quelle persone che, quantunque estranee alla Società, vengono reputate degne di tale onore.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 13 Nell’assemblea generale ogni socio può prendere la parola previa domanda al presidente.
Art. 14 Nelle elezioni non saranno ritenute valide le schede che non portano abbastanza indicazioni per individuare con assoluta certezza la persona alla quale il voto è diretto, né sarà tenuto conto dei voti dati a coloro che sono ineleggibili. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
Di tutte le operazioni elettorali e del risultato si stenderà apposito verbale firmato dal presidente dell’assemblea, dagli scrutatori e dal segretario.
Alle assemblee possono partecipare direttamente o per delega tutti i soci ordinari in coerenza con quanto disposto dagli articoli 17,18,19 e 20 dello Statuto Sociale
PORTABANDIERA
Art. 15 Il consiglio di amministrazione nomina un portabandiera e un vice portabandiera.
Art. 16 Il portabandiera dovrà presentarsi a richiesta del presidente quando la bandiera sociale deve uscire dalla sede. In caso di sua impossibilità viene sostituito dal vice portabandiera.
Art. 17 Le spese di rappresentanza fuori sede vengono sostenute dalla Società.
Art. 18 Il portabandiera, o chi per esso, deve custodire il vessillo con estrema cura e sarà ritenuto responsabile per ogni danno occorso e sarà fornito di guanti bianchi.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 19 1 Ogni socio è sempre tenuto a prendere parte a tutte quelle manifestazione in cui la Società interviene ufficialmente e specialmente alle funzioni funebri dei consoci.
Art. 20 Il socio eletto a qualsiasi carica sociale in sostituzione di un altro durerà in carica solamente sino alla scadenza del suo predecessore.
Art. 21 Gli amministratori che intendono dimettersi dalla loro carica dovranno presentare le dimissioni scritte al presidente e rimanere in carica sino a quando sarà nominato un successore. Rendendosi vacante un posto di amministratore il consiglio provvederà a nominare un sostituto il quale durerà in carica fino alla prima assemblea generale ordinaria che provvederà alla ratifica od a una nuova elezione definitiva.

